Corte di Cassazione o. 8684/2025. Notifica all’erede e disapplicazione sanzioni. Confermati gli interessi
Nell’ordinanza in commento, la Cassazione si pronuncia su una questione di notifiche di accertamento, cartella e avviso di intimazione nei confronti di un erede del socio defunto di una società di fatto, contestate dalla ricorrente.
Nell’ordinanza in commento, la Cassazione si pronuncia su una questione di notifiche di accertamento, cartella e avviso di intimazione nei confronti di un erede del socio defunto di una società di fatto, contestate dalla ricorrente.
Il Collegio condivide la tesi secondo cui, «In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi» (Cass. n. 15544 del 01/06/2023, Rv. 668359 – 01).
Pur in assenza della comunicazione prevista dall’art. 65, comma 4, la notifica può essere effettuata personalmente al singolo erede coobbligato presso il suo domicilio, ove l’ufficio ne conosca il domicilio (come accaduto nel caso di specie).
La seconda questione è relativa alla trasmissibilità agli eredi degli interessi e delle sanzioni tributarie. La Corte conferma che la responsabilità del socio di società di fatto per le sanzioni collegate ai tributi dovuti non si trasmette al suo erede ostandovi il disposto dell’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui «L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi».
Sul punto la Corte ricorda che, con riferimento al diverso regime delle sanzioni civili che mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. n. 15067 del 2008; Cass. n. 25315 del 2022).
Nel caso di specie, discende che alla ricorrente, chiamata rispondere del debito tributario del socio defunto della società di fatto, in qualità di erede del predetto socio, non sono trasmissibili le sanzioni. Sono invece trasmissibili gli interessi maturati sui tributi dovuti, quali accessori di questi ultimi, con conseguente rigetto della relativa domanda.

