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Corte di Cassazione o. 8271/2025. IMU dovuta sul bene merce in assenza di dichiarazione. Esclusa l’emendabilità

Ancora un'altra conferma dalla Cassazione in merito all'IMU dovuta sui beni merce quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione.

Ancora un'altra conferma dalla Cassazione in merito all'IMU dovuta sui beni merce quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione.

L’art. 2 d.l. n. 102/2013 prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 13 e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma». 

Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge, dunque, che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo; si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza. L’effetto decadenziale stabilito dalla norma esclude ogni ipotesi di emendabilità della dichiarazione fiscale, soprattutto a seguito dell’atto impositivo. Nella fattispecie è pacifico che «[…] la contribuente ometteva di dichiarare la natura di beni merce […]» (così a pagina n. 2 del ricorso), come espressamente riconosciuto dalla ricorrente, rendendo così compiuta e non più rimediabile la fattispecie decadenziale.  

Va, dunque, dato seguito sul punto alla ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa della dichiarazione, nei termini decadenziali previsti, comporta la non spettanza del beneficio in oggetto (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T., 28 maggio 2024, n. 14890, che richiama Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21465, Cass., Sez., VI/T, 17 febbraio 2022, n. 5190 e la giurisprudenza ivi citata). 

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