Corte di Cassazione o. 7824/2024. L’omessa dichiarazione TARI permane fino alla presentazione da parte del contribuente
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all'inizio dell'occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull'ammontare del tributo.
La sentenza in commento conferma l’orientamento della Cassazione sull’omessa dichiarazione TARI.
Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell'art. 1 I. n. 296 del 2006, ove è previsto che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all'inizio dell'occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull'ammontare del tributo. Diverso è, però, il discorso nel caso di totale omissione della dichiarazione, nel qual caso il contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019).
La protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016).
La decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati - appunto, a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata.
Nei casi di omessa denuncia, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l'anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di presentare la dichiarazione. L'obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l'anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla.

