Corte di Cassazione o. 7779/2026. La decisione assunta in autotutela non si estende ad annualità diverse
La Cassazione (ord. 7779/2026) ha stabilito che il riconoscimento dell’esenzione fiscale per alcune annualità non vale automaticamente per altre, né crea affidamento, quando i presupposti possono cambiare nel tempo.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 7779/2026, ha fissato il seguente principio di diritto: In tema di autotutela tributaria, il riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’esenzione d’imposta per determinate annualità non è estensibile ad annualità diverse, non ingenera affidamento né costituisce presunzione della sussistenza dei relativi presupposti, qualora questi attengano a fatti di natura variabile nel tempo.
L’autotutela, infatti, è un atto unilaterale di revisione dell’azione amministrativa che non produce gli effetti propri del giudicato e non è idonea a vincolare il giudice né a costituire prova di per sé della permanenza dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, l’autotutela è, per sua natura, suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, è del tutto soccombente rispetto alla decisione giudiziale. Essa non può sostituire né surrogare il giudicato, né tantomeno assumere valore probatorio presuntivo a favore del contribuente, soprattutto quando l’oggetto del contendere è un fatto mutevole nel tempo.
L’autotutela non è un giudicato. È un atto amministrativo unilaterale, espressione dell’autonomia dell’amministrazione, che può dipendere da valutazioni contingenti, da istruttorie più approfondite o anche solo da una diversa scelta di opportunità amministrativa. Proprio per questo motivo non vincola il giudice, non produce effetti estensivi automatici, non crea un affidamento tutelabile per annualità diverse.
Come avviene per l’efficacia “espansiva” di un giudicato, la stessa è ammessa solo quando l’accertamento riguarda elementi stabili nel tempo, come la natura giuridica di un ente o una destinazione strutturale immutabile di un bene. Nel caso dell’esenzione IMU per attività non commerciali, invece, ciò che conta è l’attività concretamente svolta nell’immobile. E questa è, per definizione, una situazione variabile: può cambiare di anno in anno, nei soggetti ospitati, nelle modalità di utilizzo, nella gratuità o meno delle prestazioni, nel peso economico dell’attività.
Per questo la Corte afferma un principio molto chiaro: se l’accertamento riguarda un fatto che può mutare nel tempo, ogni annualità fa storia a sé. E se questo vale per il giudicato, vale a maggior ragione per un atto di autotutela.


