Corte di Cassazione o. 7399/2025. IMU fabbricati imbullonati- rideterminazione rendita
L’ordinanza in commento ha ad oggetto un contenzioso catastale relativo alla determinazione della rendita catastale di un immobile D a seguito della norma che ha previsto lo scorporo del valore dell’impiantistica.
L’ordinanza in commento ha ad oggetto un contenzioso catastale relativo alla determinazione della rendita catastale di un immobile D a seguito della norma che ha previsto lo scorporo del valore dell’impiantistica.
L’ordinanza richiama la disciplina in materia.
La corte di legittimità ha più volte affrontato e risolto il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all'interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore), alla luce dello jus superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 cit., secondo cui "A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".
L'orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, a mente dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, non va computata la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo.
La disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di "immobile urbano" (art. 4 r.d.l. n. 652/39), di "unità immobiliare" (art. 2, co. 3, dm 2.1.98 n. 28) e di "costruzione stabile" comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione di rendita (art. 1 - quinquies d.l. n. 44/05, conv. in legge n. 88/05 con riguardo alle centrali elettriche).
Alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice delle leggi (C. Cost. n. 162/08), si era ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e delle centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1 - Opifici (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4028/2012, 24815/2014, 32861/2019), il che ha trovato ulteriore conferma nella circolare 6/2012 dell'Agenzia del Te(...);Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico - estimativi"), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dall'art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Tale contesto normativo è stato inciso (con effetto dal 2016) dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, il quale, con una tecnica legislativa "per esclusione", descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio e più brevemente noti con la denominazione di 'imbullonati'; sicché la scelta legislativa è stata, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (cfr. Cass. n. 20726/20).
L'amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della legge del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 2/E del febbraio 2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. (...); Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori delle centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Va, pertanto, ritenuto che la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.), con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.

