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Corte di Cassazione o. 6848/2025. Cumulo giuridico confermato in caso di omesso versamento

La Corte, con l’ordinanza in commento, richiamando la recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24234 del 09/09/2024) ritiene applicabile il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti.

Nel ricorso proposto, il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.12 d.lgs. n. 472/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997, per non aver considerato che l’istituto della continuazione non è applicabile alle sanzioni irrogate per gli omessi, parziali o tardivi versamenti, in quanto la mancata o tardiva riscossione di imposte già compiutamente liquidate costituisce ipotesi maggiormente lesiva rispetto a quelle incidenti sulla determinazione dell’imponibile.

La Corte, con l’ordinanza in commento, richiamando la recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24234 del 09/09/2024) ritiene applicabile il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti: ai fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997, rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, e non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, dà conto della fondatezza del principio di diritto enunciato dalla Corte con riferimento alla sanzione per omesso versamento, alla cui stregua, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si è ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, cit. (così Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 Cass., 8 aprile 2022, n. 11432; v., altresì, Cass., 18 luglio 2022, n. 22477; Cass., 14 luglio 2010, n. 16526; Cass., 2 luglio 2009, n. 15554)>>. 

Si è, infatti, consolidato l’orientamento secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo [v. Cass., 8 aprile 2022, n. 11432 (ICI); Cass., 26 ottobre 2016, n. 21570 (IVA); Cass., 14 luglio 2010, n. 16526 (ICI); Cass., 2 luglio 2009, n. 15554 (ICI)].

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