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Corte di Cassazione o. 6388/2025. La rateazione interrompe la prescrizione

Un’altra conferma della Corte di Cassazione sul ruolo della rateizzazione ai fini del calcolo della prescrizione.

Un’altra conferma della Corte di Cassazione sul ruolo della rateizzazione ai fini del calcolo della prescrizione. 

La richiesta di rateizzazione del debito integra atto di ricognizione dello stesso, con conseguente interruzione del relativo termine di  prescrizione. 

Secondo il consolidato indirizzo della Corte, la domanda di rateizzazione del debito iscritto a ruolo e i relativi pagamenti configurano un riconoscimento di quest’ultimo, idoneo ad interrompere la prescrizione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 – 01: «la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso – unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate»; 

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