Corte di Cassazione o. 6142/2024. Firma autografa, a stampa, digitale.
L’ordinanza della Cassazione 6142/2024, delinea il quadro normativo sulla modalità di firma degli atti, in ragione della controversia promossa in giudizio relativa alla illegittima modalità di firma utilizzata nell’avviso di accertamento emesso ai fini dell’imposta di soggiorno.
L’ordinanza della Cassazione 6142/2024, delinea il quadro normativo sulla modalità di firma degli atti, in ragione della controversia promossa in giudizio relativa alla illegittima modalità di firma utilizzata nell’avviso di accertamento emesso ai fini dell’imposta di soggiorno.
Secondo la società ricorrente, l'avviso di accertamento avente a oggetto l'imposta comunale di soggiorno per l'anno 2017 non reca alcuna firma autografa, in quanto la possibilità di sottoscrizione digitale, e dunque l'applicabilità dell'art. 2, comma 6-bis, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 85 (in vigore del 27 gennaio 2018), estesa anche agli atti di natura sanzionatoria tributaria, è subordinata alla successiva emanazione dei decreti attuativi, mai emessi.
Il fatto controverso, pertanto, investe la necessità o meno della firma autografa dell'atto di accertamento impugnato ovvero l'ammissibilità della firma digitale anche in assenza di un decreto attuativo per l'applicabilità del Codice digitale
La Corte ricostruisce le dinamiche sulla modalità di firma dell’atto di accertamento concludendo che è ammessa sia la firma a stampa sia la firma digitale
Va premesso che la normativa in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche in conseguenza degli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario noto con l'acronimo e - IDAS, entrato in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il 17 settembre 2014, e divenuto applicabile a decorrere dal 1 luglio 2016, impone ormai come regola generale l'adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici. Ai sensi dell'art. 40 C.A.D., le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche fissate dal D.P.C.M. 13 novembre 2014. Rileva, innanzitutto, sul piano terminologico che gli atti impositivi non rientrano tra gli atti emessi "nell'esercizio" delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, a cui sono certamente riconducibili gli atti adottati in occasione di indagini e verifiche ispettive propedeutiche all'esercizio del potere di accertamento e di irrogazione di sanzioni, bensì tra gli atti eventualmente emessi "all'esito" delle attività e funzioni ispettive e di controllo, attività che potrebbero anche concludersi con un esito favorevole per il contribuente, e quindi senza l'emissione di un atto impositivo. La distinzione tra l'attività accertativa e quella preliminare di verifica e controllo risulta poi immanente nella normativa fiscale vigente.
La Corte richiama l’ ordinanza n. 29820/2021 che ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni:
- che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;
- che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
- che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.
La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.

