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Corte di Cassazione o. 6066/2025. Liquidazione delle spese di lite in caso di due gradi di giudizio. Rideterminazione

La suprema Corte, nell’ordinanza in commento, ribadisce che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali.

La suprema Corte, nell’ordinanza in commento, ribadisce che (v. Cass. n. 2365/2024 e Cass. n. 29677/2024), in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, ove si consideri che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v., ex multis, Cass. n. 20920/2018; Cass., n. 3438/2016; Cass. n. 625/2014).

La contribuente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 75 c.p.c. disp att., 5 d.m. n. 55/2014, contestando la valutazione della Corte territoriale nella parte in cui non aveva tenuto conto, senza articolare alcuna motivazione a sostegno, la nota spese depositata dalla parte poi risultata vittoriosa (sia con riferimento alla domanda di liquidazione dei compensi di primo, sia di secondo grado).

Il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nella nota spese (v. Cass. n. 2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011), con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva di ogni specificazione di dette voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass. n. 2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 15533/2022; Cass. n. 23919/2020; Cass. n. 19482/2018; Cass. n. 18905/2017). 

In presenza, poi, di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di offrire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi, tenuto conto del valore della controversa e potendo ridurre le voci e le misure proposte dal difensore ove ritenute non coerenti con i citati criteri, quantificando il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe.

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