Vai al contenuto

2 min di lettura

Corte di Cassazione o. 6029/2025 - IMU abitazione principale e disapplicazione sanzioni

L’interessante ordinanza 6029/2025, oltre a ribadire che l’abitazione principale ai fini ICI/IMU necessita della dimora abituale oltre che della residenza anagrafica, non essendo sufficiente che sia l’unico immobile di proprietà del contribuente, delinea le caratteristiche dell’incertezza normativa tributaria.

L’interessante ordinanza 6029/2025, oltre a ribadire che l’abitazione principale ai fini ICI/IMU necessita della dimora abituale oltre che della residenza anagrafica, non essendo sufficiente che sia l’unico immobile di proprietà del contribuente, delinea le caratteristiche dell’incertezza normativa tributaria.

E’ assolutamente consolidato il principio, tanto da costituire «diritto vivente», secondo cui, ai fini della spettanza dell'agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale propria e dei suoi familiari

La sola proprietà di un unico immobile nel territorio italiano non dà diritto all’esenzione per l’abitazione principale, subordinata alla dimostrazione della collocazione in essa della dimora abituale, vale a dire del luogo in cui stabilmente, cioè in modo prevalente e non occasionale, vive ed esercita i propri interessi, che si presume, salvo propria contraria, essere quello in cui ha posto la residenza anagrafica.

Nella fattispecie in rassegna, la Commissione regionale ha ritenuto, con accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, quantomeno nei termini dedotti dalla ricorrente, che la contribuente non avesse dimostrato di dimorare abitualmente nel Comune di ….. e siffatto ordine di idee risulta addirittura confermato dall’istante nella parte in cui ha riferito di aver trasferito a Roma la propria residenza anagrafica in quanto ivi svolge la propria attività professionale, restando – come si diceva – irrilevante la circostanza che l’immobile in oggetto sia l’unico di proprietà della ricorrente.

La Corte  ha definito l'ambito di non debenza delle sanzioni, osservando che per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva qualificata da una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione, che si distingue, quindi, dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto e che è rilevabile da una serie di fatti-indice, individuati, in termini esemplificativi e, quindi, non esaustivamente: 

1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta al difetto di esplicite previsioni di legge; 

2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 

3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 

4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 

5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 

6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 

7) nella contrastante formazione magari di orientamenti accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 

8) nel contrasto tra prassi amministrativa ed orientamento giurisprudenziale; 

9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 

10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. 

Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili (cfr. Cass. n. 10313/2019; Cass. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 9 n. 38082/2019, che richiamano Cass. n. 13076/2015, Cass. n. 4394/2014; Cass. n. 3113/2014; Cass. n. 24670/2007).

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.