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Corte di Cassazione o. 6/2026. Pignoramento presso terzi inesistente se non notificato al debitore

Il debitore si oppone a un pignoramento presso terzi eseguito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su somme dovutegli da un Comune.

Il debitore si oppone a un pignoramento presso terzi eseguito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su somme dovutegli da un Comune. L'atto di pignoramento viene notificato al terzo debitore ma non tempestivamente al debitore esecutato, il quale ne viene a conoscenza a procedura espropriativa conclusa con l'apprensione delle somme da parte dell'Agente della riscossione. 

La Suprema Corte conclude che:

  • Nel pignoramento presso terzi eseguito dall'Agente della riscossione ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato non comporta una nullità sanabile, neppure attraverso la costituzione del debitore nel processo esecutivo, ma determina la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. 
  • Il pignoramento consiste primariamente in un'ingiunzione che l'organo esecutivo rivolge al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito e, nel pignoramento presso terzi, tale ingiunzione costituisce elemento costitutivo dell'atto che deve essere notificato sia al terzo sia al debitore, ai sensi dell'art. 543 c.p.c. 
  • La procedura semplificata prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 non deroga alla necessità della notificazione dell'atto al debitore esecutato, essendo tale notifica indispensabile per portare a conoscenza del debitore l'assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., mediante la proposizione delle opportune opposizioni.
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