Corte di Cassazione o. 5887/2026. Il mancato svolgimento del servizio di raccolta non determina l’esenzione TARI, anche in caso di ricorso ad altro gestore
La Cassazione ha stabilito che la TARI resta dovuta anche se il servizio di raccolta rifiuti non viene svolto correttamente o viene affidato ad altri gestori.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5887 del 2026 riguarda la TARI dovuta dal Consorzio di un Centro Commerciale per l’anno 2019, per asserito mancato svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. Il Comune aveva comunicato al Consorzio che, per ragioni tecniche, l’area non era servita dal servizio comunale e lo aveva invitato a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti mediante operatori privati specializzati. Il Consorzio aveva pertanto impugnato l’avviso di accertamento TARI sostenendo che, in assenza del servizio di raccolta, venisse meno il presupposto stesso del tributo. Le Commissioni tributarie di merito avevano accolto tale impostazione, ritenendo che la TARI non fosse dovuta nei casi di mancato svolgimento “strutturale” del servizio, e che la riduzione prevista dalla legge al 20 per cento potesse operare solo nelle ipotesi di disfunzioni temporanee o eccezionali.
La Corte di cassazione ribalta integralmente questa conclusione. Ripercorrendo la natura e la funzione della TARI – in continuità con la precedente TARSU e con le altre forme di prelievo che si sono succedute nel tempo – la Corte ribadisce che la TARI è un tributo di carattere autoritativo e non sinallagmatico: essa non è dovuta come controprestazione per un servizio reso al singolo contribuente, ma come forma di finanziamento di un servizio pubblico indivisibile, istituito e gestito dal Comune nell’interesse della collettività.
Da questo assetto discende un principio fondamentale: la TARI è dovuta per il solo fatto dell’occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttive di rifiuti, indipendentemente dal concreto utilizzo del servizio da parte del singolo utente. Pertanto, il mancato svolgimento del servizio di raccolta non determina l’esenzione totale dal tributo, ma l’applicazione delle riduzioni espressamente previste dalla legge.
La Corte valorizza il significato dell’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013, chiarendo che la riduzione della TARI nella misura massima del 20 per cento opera in tutte le ipotesi di mancato svolgimento del servizio, senza che assuma rilievo la natura temporanea o strutturale della carenza. È quindi errata l’interpretazione secondo cui tale riduzione sarebbe limitata ai soli casi di disservizio transitorio. Né rileva il fatto che il contribuente sia stato costretto a smaltire i rifiuti a proprie spese tramite soggetti privati: anche in questo caso il tributo resta dovuto, seppure in misura ridotta.
La pronuncia ribadisce che il mancato svolgimento del servizio di raccolta non elimina l’obbligo tributario, ma comporta esclusivamente una riduzione “ope legis” della TARI, nella misura stabilita dal legislatore.

