Corte di Cassazione o. 5504/2026 canone unico sulle antenne applicabile anche agli impianti installati sul patrimonio disponibile
La sentenza n. 5504 dell’11 marzo 2026 della Corte di Cassazione introduce nuovi criteri per i canoni di antenne e ripetitori sui beni comunali, in contrasto con orientamenti recenti.
Con la sentenza n. 5504 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema dei canoni applicabili per l’installazione di antenne e ripetitori su beni appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, affermando un principio di forte impatto per gli enti locali, difforme rispetto agli orientamenti recenti.
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel 2007 tra un Comune e un operatore di telecomunicazioni. Dal 2014 l’operatore ha ridotto unilateralmente il canone, sostenendo che, ai sensi dell’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE), fosse dovuto esclusivamente l’importo corrispondente alla TOSAP/COSAP, poi confluita nel Canone unico patrimoniale (CUP). Il Comune, rivendicando la natura privatistica del rapporto e la disponibilità del bene, ha chiesto la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni pattuiti.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 93 CCE, evidenziando come, a partire dall’introduzione dell’art. 8-bis del D.L. n. 135/2018 (convertito dalla L. n. 12/2019), il divieto di imporre oneri agli operatori sia stato significativamente ampliato, fino a escludere “ogni altro tipo di onere finanziario” rispetto a quelli espressamente previsti (TOSAP, COSAP, CUP).
Secondo la Cassazione, tale divieto non riguarda più soltanto gli oneri imposti unilateralmente in ambito pubblicistico, ma si estende anche ai canoni richiesti a qualunque titolo, inclusi quelli derivanti da rapporti privatistici di locazione su beni del patrimonio disponibile. Di conseguenza, a partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 135/2018, i Comuni non possono pretendere canoni superiori a quelli riconducibili al CUP, anche in presenza di contratti di natura privatistica.
L’art. 8‐bis in questione non si limita, infatti, a chiarire un significato preesistente dell’art. 93, comma 2, ma amplia sensibilmente la portata applicativa del divieto ivi contenuto, estendendolo non solo agli oneri «imposti» dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del potere autoritativo, ma anche a quelli «richiesti», «di qualsiasi natura e per qualsivoglia titolo».
Tale estensione investe dunque anche rapporti di natura privatistica, come quelli riconducibili a contratti di locazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile (…)
La Corte qualifica l’art. 8-bis come norma innovativa e non interpretativa, escludendone l’efficacia retroattiva: per il periodo antecedente al 2018, i canoni contrattualmente pattuiti restano validi, poiché il testo originario dell’art. 93 limitava esclusivamente il potere impositivo unilaterale della Pubblica amministrazione.
La pronuncia solleva rilevanti criticità per gli enti locali, mettendo in discussione diverse pronunce che hanno raggiunto conclusioni diverse in caso di occupazione del patrimonio disponibile, ambito ritenuto escluso dalla questione del canone di occupazione del suolo (in misura fissa).


