Corte di Cassazione o. 549/2026. TARI dovuta dagli agriturismi
La Corte di Cassazione (o. 549/2026) conferma che gli agriturismi devono pagare la TARI, perché producono rifiuti urbani e la loro attività non è equiparabile a quella agricola.
L’attività agrituristica non può essere equiparata a quella agricola ai fini della tassa rifiuti.
La Corte di Cassazione conferma l’orientamento di ritenere che l’agriturismo produce rifiuti tipicamente urbani e per questo va assoggettato alla TARI.
La Commissione regionale aveva sostenuto, richiamando precedenti su annualità diverse (sentenze CTP 602/14 e 183/15), che l'agriturismo potesse essere considerato attività agricola e quindi non soggetta alla TARI prevista per i rifiuti urbani.
La Cassazione ribalta completamente la decisione di merito ritenendo che:
- un agriturismo non coincide con un’attività agricola pura;
- produce rifiuti tipicamente urbani, come quelli generati da:
- camere destinate al pernottamento,
- sale ristorante,
- somministrazione di pasti,
- attività ricettiva e di servizio.
Per questo motivo la mera “ruralità” dell’impresa non vale a sottrarla al tributo.
Il passaggio di rilievo della sentenza:
i rifiuti dell’attività agrituristica non possono considerarsi quali rifiuti agricoli, al pari, cioè, di quelli derivanti da attività propriamente agricole -coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ecc.- alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché, producendo propri rifiuti di tipo urbano, anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l’esenzione perché non urbane (cfr. Cass. n. 4938/24, che richiama, tra l’altro, anche la giurisprudenza amministrativa, quale Cons. Stato n. 1162/19, ed, ancora, Cass. n. 20581/25).
Ne consegue che non rileva la qualifica “agricola” ai fini delle imposte sui redditi, bensì conta la potenzialità di produrre rifiuti urbani che, per gli agriturismi, è molto simile a quella di hotel e ristoranti. La Corte ritiene inoltre che, poiché il DPR 158/1999 non prevede espressamente gli agriturismi, l’ente gestore ha correttamente classificato l’attività nella categoria – alberghi con ristorante, ritenuta quella più vicina alla reale attività svolta.
La Corte richiama anche giurisprudenza consolidata (Cass. 4938/2024; Consiglio di Stato 1162/2019), ribadendo che l’agriturismo:
- non può essere esentato dalla TARI/TIA,
- deve essere trattato come attività con elevata produzione di rifiuti assimilati agli urbani.
La Cassazione si allinea a un orientamento ormai stabile che dovrebbe risolvere anche l’attuale nodo creato dal d. lgs 116/2020 in materia di rifiuto agrivolo: gli agriturismi sono attività miste, non agricole pure, e quindi devono pagare la TARI/TIA come le strutture ricettive e ristorative, salvo prova contraria sulla quantità effettiva di rifiuti prodotti.

