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TARI accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione o. 508/2026. Ammessa l’indicazione a stampa in luogo della firma da parte del concessionario

Secondo la Cassazione, gli avvisi di accertamento TARSU firmati dal direttore generale del concessionario sono validi solo se è provato il suo potere di rappresentanza con un atto idoneo.

Secondo la Cassazione, se gli avvisi di accertamento TARSU sono firmati dal direttore generale del concessionario, è necessario che risulti provata la sussistenza del potere di rappresentanza con un atto idoneo.

La CTR aveva accertato, come fatto, che:

  • il firmatario era il Direttore Generale;
  • mancava la documentazione che attestasse la delega.

Qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie (Cass. n. 1138 del 21/01/2008; così 6772/10 e 20852/10; Cass. 6 febbraio 2020, n. 2841). 

L’art. 1, comma 87, legge n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati»; 

Si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017) e il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010). 

Siffatta garanzia per il contribuente deve valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva, in quanto  il "provvedimento di livello dirigenziale". Tale nominativo, nonché la fonte dei dati, deve  risultare indicato in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione compiuta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal "provvedimento di livello dirigenziale.

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