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Corte di Cassazione o. 4903/2025. Non impugnabile la comunicazione di presa in carico.

La comunicazione di presa in carico non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La comunicazione di presa in carico non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992; d'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione (cfr. Cass., n. 21254/23) la sua funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione.

Senonché, al di là della sua funzione tipica, che lo rende non lesivo e dunque non impugnabile, la comunicazione di presa in carico ha avuto il concreto effetto di far conoscere alla contribuente che un determinato avviso di accertamento, identificato con il numero, era stato emesso nei suoi confronti.

Dunque, se la contribuente avesse voluto effettivamente dirigere la sua impugnazione contro l'avviso di accertamento, non avrebbe dovuto limitare le sue doglianze alla invalida notifica di quest'ultimo un avviso di accertamento non correttamente notificato, infatti, è un atto inefficace nella sfera giuridica del contribuente, e dunque non lesivo.

In altri termini, la contribuente che impugni un avviso di accertamento deducendo di non averne avuto conoscenza per l'invalidità della notificazione, manca dell'interesse attuale e concreto a ricorrere, che è una condizione dell'azione anche nel processo tributario.

La contribuente non ha interesse a ricorrere contro l'avviso di accertamento deducendone solo la non rituale notificazione ed affermando di essere venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo in seguito alla comunicazione della presa in carico da parte dell'agente della riscossione ella, come già aveva correttamente affermato la C.T.P., se avesse voluto ottenere la caducazione dell'avviso di accertamento, avrebbe dovuto dedurne o vizi procedimentali (decadenza dalla potestà impositiva per esserne venuta a conoscenza solo tramite la comunicazione della presa in carico, quando già erano decorsi i termini previsti dalla legge per la notificazione dell'atto impositivo) o vizi di merito (facendosi parte diligente per entrare in possesso dell'atto ed impugnarlo entro il termine di decadenza decorrente dalla notificazione della comunicazione di presa in carico dell'atto impositivo da parte dell'agente della riscossione).

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