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Corte di Cassazione o. 4294/2025. IMU. Riduzione immobile storico di ente pubblico senza atto di riconoscimento

Ai fini del trattamento IMU come immobile storico, sono beni culturali ipso iure, senza necessità di alcun atto di dichiarazione di riconoscimento, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni o altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico.

Ai fini del trattamento IMU come immobile storico, sono beni culturali ipso iure, senza necessità di alcun atto di dichiarazione di riconoscimento, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni o altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico.

Per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d'interesse storico artistico di tali beni di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, senza necessità di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che, pur richiedendo l'effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo così adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell'assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in specie quelli di natura tributaria.

Il d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non ha abrogato il testo unico in materia di beni culturali e ambientali previsto dal d.lgs. n. 490/1999 ed ha inciso sulla disciplina contenuta nella legge n. 1089/1939, introducendo un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, ovviamente sempre di rilievo culturale, di proprietà privata oppure di proprietà pubblica, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata ne usufruisce solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, da parte della Soprintendenza.

Il diverso regime tra il patrimonio culturale di proprietà pubblica e quello di proprietà privata (che ripete la precedente distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 1089/1938) si giustifica per il fatto che per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della dichiarazione di interesse culturale prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 42/2004, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico, sicché per tali beni non è sufficiente la presenza del ricordato "interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico", così come previsto per i beni di proprietà pubblica, ma occorre che questo interesse venga dichiarato formalmente seguendo la procedure di cui all’art. 14 d.lgs. n. 42/2004.

L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, infatti, prevede che siano da considerarsi beni culturali, ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice "interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico.

Il provvedimento emesso - d'ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono - dall'autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, si limita alla verifica, mediante atto di natura meramente "ricognitiva", della effettiva sussistenza dell'interesse culturale dei beni mobili o immobili indicati all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.

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