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Corte di Cassazione o. 3703/2025. Notifica mediante PEC. - come procedere in caso di PEC non valido o inattivo

L’interessante ordinanza 3704/2025, richiamata la procedura da applicare prevista dall’art. 60 del DPR 600/73 (attualmente art. 60 ter) nel caso in cui la pec utilizzata per la notifica abbia dato come esito indirizzo non valido o inattivo.

L’interessante ordinanza 3704/2025, richiamata la procedura da applicare prevista dall’art. 60 del DPR 600/73 (attualmente art. 60 ter) nel caso in cui la pec utilizzata per la notifica abbia dato come esito indirizzo non valido o inattivo. 

In tal caso non è necessario effettuare il secondo tentativo decorsi 7 giorni dal primo, ma si può procedere direttamente con il deposito telematico e con l’invio della raccomandata informativa.

Ne consegue il seguente principio di diritto: <<In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo>>.

Nel caso di specie, la notifica avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all’indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata. Per tale ipotesi l’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.

Le descritte formalità non necessitano di essere compiute dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in quanto adempimento riservato al caso di casella satura. Da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che “Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo”. Come si vede le due ipotesi introdotte dall’ipotetica “se” e separate dalla disgiuntiva “oppure” sono chiaramente alternative. Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo.

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