Corte di Cassazione o. 3633 del 17/2/2026. TOSAP dovuta sul soprassuolo tramite viadotti
La TOSAP è dovuta dal concessionario autostradale per l’occupazione del soprassuolo di strade comunali tramite viadotti/cavalcavia.
La TOSAP è dovuta dal concessionario autostradale per l’occupazione del soprassuolo di strade comunali tramite viadotti/cavalcavia.
L’occupazione sottrae spazio all’uso pubblico anche se l’opera serve un interesse generale; non opera l’esenzione per gli enti pubblici perché l’occupazione è ascrivibile al concessionario, che gestisce l’opera in autonomia e a fini economici.
La proprietà comunale della strada sottostante permane; l’inserimento urbanistico o la concessione statale non escludono il presupposto impositivo.
Con l’ordinanza n. 3633 del 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema – ormai ricorrente nella prassi – dell’assoggettamento a TOSAP delle infrastrutture autostradali che interferiscono con la viabilità comunale, affrontando in particolare il caso dei viadotti e cavalcavia autostradali realizzati al di sopra di strade di proprietà comunale.
Il punto di partenza del ragionamento della Corte è la nozione stessa di occupazione rilevante ai fini TOSAP, che – secondo la disciplina del d.lgs. n. 507/1993 – comprende qualsiasi forma di sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo, indipendentemente dalla sua legittimazione giuridica.
In quest’ottica, la Cassazione ribadisce che l’occupazione non riguarda soltanto il suolo in senso stretto o il sottosuolo, ma si estende anche al soprassuolo, cioè allo spazio aereo sovrastante la strada comunale. La realizzazione di un viadotto autostradale determina infatti una sottrazione stabile della “colonna d’aria” soprastante la sede stradale, impedendo al Comune qualsiasi diversa o futura utilizzazione di quello spazio.
La Corte affronta poi uno degli argomenti difensivi più frequentemente spesi dai concessionari, ossia la natura necessaria e di pubblico interesse dell’infrastruttura autostradale.
Sul punto, la Cassazione rileva che la TOSAP non ha natura sanzionatoria, né presuppone un’occupazione illegittima o arbitraria. Essa colpisce un fatto materiale – l’occupazione del bene pubblico – che resta imponibile anche quando l’opera sia funzionale a un servizio pubblico essenziale e derivi da scelte pianificatorie o legislative.
Particolarmente significativa è la parte della decisione dedicata alla posizione del concessionario autostradale. La Corte esclude recisamente che la società concessionaria possa beneficiare dell’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici.
Secondo la Cassazione, l’esenzione presuppone che l’occupazione sia direttamente riconducibile al soggetto pubblico. Nel caso delle concessioni autostradali, invece, l’occupazione è posta in essere da un soggetto che opera in autonomia, in regime di rischio e con finalità economiche, pur nell’ambito di un servizio di pubblica utilità.
Il concessionario non può quindi essere qualificato come longa manus dello Stato: esso resta un operatore economico, che utilizza il bene pubblico in modo esclusivo e trae profitto dalla gestione dell’opera durante il periodo concessorio. Il fatto che l’infrastruttura torni allo Stato al termine della concessione è, ai fini della TOSAP, del tutto irrilevante.


