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Corte di Cassazione o. 33895/2024-IMU dovuta dalla SGR e non dal fondo

Si segnala l’ordinanza della Cassazione 33895/2024 in materia di soggettività passiva IMU delle SGR (società di gestione del risparmio) che vengono riconosciute soggetti passivi IMU (e non quindi il Fondo) in quanto titolari dei beni del fondo e quindi obbligate al pagamento dell’IMU per il periodo di gestione.

Si segnala l’ordinanza della Cassazione 33895/2024 in materia di soggettività passiva IMU delle SGR (società di gestione del risparmio) che vengono riconosciute soggetti passivi IMU (e non quindi il Fondo) in quanto titolari dei beni del fondo e quindi obbligate al pagamento dell’IMU per il periodo di gestione.

Il Collegio conferma l’orientamento consolidato della Corte secondo cui la soggettività passiva relativa all’IMU va riconosciuta in capo al Fondo.  E’ pur vero che la  soggettività tributaria non presuppone necessariamente quella civile, poiché il legislatore tributario rimane libero nel definire gli indici di capacità contributiva da assoggettare a tassazione e ben può rilevare la sussistenza di materia imponibile in capo ad entità che, tuttavia, non sono riconosciute quali soggetti nel diritto civile, ma proprio la natura dei fondi di investimento e il loro rapporto con la SGR, valutati all’interno del sistema fiscale, inducono ad escludere la possibilità di ritenere il Fondo responsabile ai fini IMU.  È significativo ricordare, del resto, che la disciplina tributaria escluda la soggettività passiva del Fondo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive (cd. IRAP) e ai fini dell’IVA. Infatti, a norma dell’art. 6 d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. dalla l. 23 novembre 2001, n. 410 (recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»), i fondi comuni d’investimento immobiliare «non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive»; a norma dell’art. 8, «La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti». 

La soggettività passiva è quindi attribuita, in via esclusiva, alla società di gestione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi comuni immobiliari; sebbene unico soggetto passivo per l’Amministrazione finanziaria sia la società di gestione, ad essa viene imposto un sistema di separazione contabile, in quanto l’IVA dev’essere determinata separatamente dall’imposta dovuta per la società e distintamente per ciascun fondo (la società di gestione è tenuta ad effettuare un unico versamento cumulativo dell’imposta, per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi). Inoltre, i redditi provenienti dai fondi sono assoggettati a tassazione solamente in capo agli investitori mediante una ritenuta sui proventi del fondo eventualmente distribuiti in costanza di partecipazione o compresi nel valore di liquidazione della quota (v. l’art. 7 d.l. n. 351 del 2001 cit., mod. dall’art. 41-bis comma 9 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. dalla l. 24 novembre 2003 n. 326).  

In ragione della riferibilità dell’immobile alla SGR e non al Fondo, il motivo va, dunque, rigettato dovendosi ribadire il principio di diritto per cui “i fondi comuni d'investimento, disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al versamento dell'IMU”.   

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