Corte di Cassazione. O. 33157/2023. Compensazione spese di lite in caso di autotutela.
L’ordinanza della Corte di Cassazione rievoca una questione importante collegata alle spese di lite, nel caso in cui l’ente proceda con l’annullamento dell’atto in autotutela. La compensazione delle spese può essere disposta qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione rievoca una questione importante collegata alle spese di lite, nel caso in cui l’ente proceda con l’annullamento dell’atto in autotutela.
La compensazione delle spese può essere disposta qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione
Massima:
In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo vale il principio in base al quale, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. Pertanto, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 codice procedura civile, che può essere premiato con la compensazione delle spese.


