Corte di Cassazione o. 32384/2025 – prescrizione quinquennale per tributi locali, sanzioni e interessi
Con l’ordinanza n. 32384/2025, la Cassazione consolida la regola della prescrizione quinquennale dei tributi locali, in quanto prestazioni periodiche ex art. 2948, n. 4 del codice civile
Con l’ordinanza n. 32384/2025, la Cassazione consolida la regola della prescrizione quinquennale dei tributi locali, in quanto prestazioni periodiche ex art. 2948, n. 4 del codice civile.
La Corte è pervenuta quanto ai tributi locali ed al diritto annuale camerale essendosi rilevato che detti tributi corrispondono allo schema dell’obbligazione periodica di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., con conseguente applicazione del règime di prescrizione quinquennale (v. Cass., 9 novembre 2023, n. 31260; Cass., 3 luglio 2020, n. 13683; Cass., 23 novembre 2018, n. 30362; Cass., 10 dicembre 2014 n. 26013; Cass., 23 novembre 2011, n. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 24679; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4283; in tema di diritto annuale camerale v. Cass., 21 luglio 2022, n. 22897).
E sempre alla prescrizione quinquennale è stato ricondotto il regime relativo alla riscossione di sanzioni ed interessi. Difatti, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 3, dispone espressamente che «Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.»; ed altrettanto espressamente l’art. 2948, n. 4, cod. civ., prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Come, poi, la Corte di legittimità ha ripetutamente statuito, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (v., ex plurimis, Cass., 11 agosto 2025, n. 23052; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., 8 marzo 2022, n. 7486).


