Corte di Cassazione o. 32300/2024. IMU. Per la ruralità è sufficiente l’annotazione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti richiesti per applicare la richiesta agevolazione fiscale sul rilievo che i fabbricati erano accatastati in cat. A3 ed A4.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti richiesti per applicare la richiesta agevolazione fiscale sul rilievo che i fabbricati erano accatastati in cat. A3 ed A4, e come tali non avrebbero potuto, pur in presenza degli altri requisiti, godere dell'esenzione in mancanza di richiesta di variazione della categoria catastale ed in mancanza di prova circa la "loro natura di beni "rurali strumentali"".
Secondo la Corte, l’assunto dei Giudici di appello non è conforme alla normativa dianzi illustrata, atteso che il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché, a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10, il fabbricato era da considerarsi esente unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità.
Inoltre si evidenzia che l'indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto essere esclusivamente rivolta alla verifica circa la presenza dell'attestazione di ruralità nella relativa certificazione, come specificamente dedotto e provato dalla contribuente, non potendo essere invece richiamata la valenza della categoria catastale, deducendo erroneamente che il requisito di ruralità degli immobili doveva emergere dalla categoria catastale.

