TARI. Corte di Cassazione o. 32216/2023. Per definire l’assoggettamento alla TARI delle aree pubbliche destinate a parcheggio è necessaria che sia stata affidata la detenzione e custodia e non solo il servizio di riscossione.
La questione dell’assoggettamento alla TARI in capo al concessionario del parcheggio pubblico va definita attraverso una lettura complessiva delle clausole della concessione inter partes.
La questione dell’assoggettamento alla TARI in capo al concessionario del parcheggio pubblico va definita attraverso una lettura complessiva delle clausole della concessione inter partes.
Dai contenuti della concessione si dovrà verificare se, oltre alla gestione del servizio, viene affidata alla società anche la detenzione e custodia di tutte o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì da potersi considerare sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio, a nulla rilevando, invero, la circostanza che il Comune, in forza della convenzione, possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare "esigenze pubbliche” (vedi Cass. 20767/2019).
É necessario verificare in concreto se si tratta di una vera e propria detenzione con occupazione dell’area ovvero del mero affidamento del servizio di riscossione delle tariffe di parcheggio.

