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Canone unico 1 min di lettura

Corte di Cassazione o. 32096/2025. Applicazione dell’ICP e del CUP in caso di plurimi messaggi pubblicitari

La Corte di Cassazione conferma il diverso regime di prelievo in caso di messaggi pubblicitari plurimi su stesso mezzo, a seconda che si applichi l’imposta comunale o il canone pubblicitario operante dal 2021.

La Corte di Cassazione conferma il diverso regime di prelievo in caso di messaggi pubblicitari plurimi su stesso mezzo, a seconda che si applichi l’imposta comunale o il canone pubblicitario operante dal 2021.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo

Ciò comporta, conseguentemente, la determinazione del tributo in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

La Corte precisa, per completezza, che la nuova la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019, come modificata dalla legge n. 107/2024, secondo cui, nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP (canone unico patrimoniale) è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione, non può operare, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva, non essendo invero giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva.

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