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Corte di Cassazione o. 31643/2024. Esclusa l’esenzione IMU tra enti non commerciali in caso di sub comodato

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 31643 del 09/12/2024 ha stabilito che l’esenzione IMU non è prevista se non risulta né un uso diretto, né l’organicità strutturale e funzionale tra gli enti.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 31643 del 09/12/2024 ha stabilito che l’esenzione IMU non è prevista se non risulta né un uso diretto, né l’organicità strutturale e funzionale tra gli enti. 

La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’ Istituto Diocesano Preti Del Sacro Cuore nei confronti dell’amministrazione comunale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 108/2020 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con il quale l’Ufficio aveva escluso l’applicazione dell’esenzione prevista all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/92, per il ritenuto svolgimento, da parte dell’Istituto, nella citata sede, di attività didattica svolta con modalità commerciali e per la presenza di un parcheggio a pagamento, che non avrebbe portato alcun beneficio per gli utilizzatori-studenti-genitori-insegnanti.

Nel caso di specie vi è un comodato al quale si è poi aggiunto un ulteriore sub-comodato, che fa certamente venire meno la pretesa unicità strutturale ed identità di finalità istituzionali. 
Va in proposito rammentato che la normativa in tema di agevolazioni è di stretta interpretazione: “invero, le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono «(...) interpretazioni analogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa». 

Nonostante l'interpretazione autentica fornita dal comma 71 dell'art. 1 della legge 213/2023 che alla lettera b) definisce che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità” la Corte rammenta che “la normativa in tema di agevolazioni è di stretta interpretazione: “invero, le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono «(...) interpretazioni analogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa”.

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