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Corte di Cassazione o. 30214/2025. Pignoramento presso terzi. La perdita dell’efficacia del pignoramento è automatica

Nel pignoramento presso terzi disposto dall’Agente della riscossione, se il terzo non paga entro 60 giorni, il provvedimento perde automaticamente efficacia senza bisogno di intervento del giudice o di opposizione del debitore.

In tema di espropriazione presso terzi ex art. 72bis d.P.R. 602/1973, il pignoramento speciale disposto dall’Agente della riscossione - che consente di intimare direttamente al terzo il pagamento entro sessanta giorni, in alternativa alla procedura ordinaria di cui all’art. 543 c.p.c. - perde automaticamente efficacia se il terzo non esegue il pagamento nel termine previsto, senza necessità di opposizione del debitore né di un provvedimento dichiarativo del giudice dell’esecuzione.
In tale evenienza, l’Agente è tenuto a procedere con un nuovo pignoramento nelle forme ordinarie, costituendo la procedura ex art. 72bis una fase meramente preliminare dell’esecuzione presso terzi.
Non è configurabile il permanere indefinito del vincolo, poiché ciò contrasterebbe con la struttura del procedimento, che si svolge normalmente senza intervento del giudice e presuppone, in caso di inottemperanza del terzo, l’integrale trasmigrazione al modello codicistico dell’art. 543 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza (Corte cost. 393/2008; Cass. 2857/2015; Cass. 20294/2011; Cass. SS.UU. 23355/2025), l’atto ex art. 72bis costituisce un pignoramento presso terzi “speciale”, che richiede comunque la notifica anche al debitore.

La procedura speciale dipende totalmente dalla collaborazione del terzo:

  1. Se il terzo paga entro 60 giorni → l’espropriazione si completa senza intervento del giudice.
  2. Se il terzo non paga, per qualsiasi motivo → l’Agente deve necessariamente avviare il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., con citazione di terzo e debitore davanti al giudice dell’esecuzione.
    (Cass. 2857/2015)
  3. Sorte del vincolo (pignoramento) se il terzo non paga

La norma non lo dice espressamente, ma poiché l’Agente deve iniziare un nuovo pignoramento ordinario, segue che il vincolo del pignoramento speciale perde efficacia.

L’inefficacia è quindi automatica.

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