Corte di Cassazione o. 29823/2024. Accatastamento degli edifici di culto AI fini inventariali
Con specifico riferimento ai fabbricati destinati al culto, non sussiste l'obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell'art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti a dichiarazione: […] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»).
Con specifico riferimento ai fabbricati destinati al culto, non sussiste l'obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell'art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti a dichiarazione: […] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»).
Tale esclusione è stata confermata dall'art. 8, seconda parte, del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali […] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto […], e simili»).
In linea generale, in base all'Istruzione II° emanata dal Ministero delle Finanze il 24 maggio 1942, sono censibili nella categoria E/7, qualora dichiarati al catasto edilizio urbano per eventuali esigenze di natura civilistica, gli edifici o porzioni di edifici destinati all'esercizio pubblico dei culti, quali le chiese, i santuari, le cappelle (ecc.), nonché i templi di ogni confessione religiosa, comprese le sacrestie e gli altri locali incorporati alle chiese ed ai templi, se funzionali alla custodia di ciò che, direttamente o indirettamente, serve all'esercizio dei culti o al trattenimento dei ministri del culto per i loro esercizi spirituali, con esclusione delle abitazioni e delle altre destinazioni non strettamente connesse.
Ciò posto, secondo un costante orientamento, non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizione riconosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso, in quanto, la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta (Cass., Sez. 5ª, 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez. 6ª-5, 19 febbraio 2015, n. 3354; Cass., Sez. 5ª, 12 ottobre 2016, n. 20537).
Per cui, l'attribuzione della rendita non esclude che l'ente possa beneficiare dell'esenzione da un tributo in relazione alla speciale destinazione dell'immobile censito in catasto.
Ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all'attribuzione di una rendita, sia pure a soli fini statistico-inventariali.
In conclusione, per una più agevole intelligibilità della questione, il collegio ritiene di dover formulare il seguente principio di diritto: «In materia di catasto, gli artt. 6, comma 3, lett. c, del r.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 8, seconda parte, del regolamento di cui al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, escludono, in linea di principio, l'obbligo della dichiarazione in catasto per gli edifici adibiti al culto pubblico, ferma restando la facoltatività di tale opzione; in tale eventualità, posto che i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita (in quanto unità a "destinazione particolare") e sono soggette al controllo dell'amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701».

