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TARI accertamento e riscossione 3 min di lettura

Corte di Cassazione o. 29265/2025. Negata la riduzione TARI per rifiuti speciali in assenza di documentazione dimostrativa idonea

Con un'ordinanza la suprema Corte conferma l’obbligo dichiarativo per ottenere l’esenzione TARI della superficie idonea alla produzione di rifiuti speciali.

Con l’ordinanza in commento, la suprema Corte conferma l’obbligo dichiarativo per ottenere l’esenzione TARI della superficie idonea alla produzione di rifiuti speciali. Rilevante la parte relativa alla prova idonea a dimostrare il diritto all’esclusione, che richiede la necessaria dimostrazione dell’avvenuto trattamento dei rifiuti prodotti.

Con riguardo all’obbligo dichiarativo in capo al contribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali, ma anche l’estensione dell’area in cui tali rifiuti si producono, tale dichiarazione non costituisce mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo di “porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione” (Cass. 8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17; 22020/2004)

Nel caso di specie, pacifica l’omissione dichiarativa, la ricorrente lamentava che il giudice di appello non abbia tenuto conto del deposito, nel giudizio di primo grado, di una relazione tecnica di parte descrittiva delle superfici adibite alla produzione di rifiuti speciali. La circostanza è, tuttavia, ritenuta inconferente, alla luce del principio secondo cui il contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, non può - a tal fine - servirsi “di altri strumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso appositi moduli” (in termini, Cass. 2623/2023, cit.).

Non è sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass. 8595/2025, cit.). Il documento, provenendo dalla parte interessata, non possiede alcuna idoneità a provare né la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali né tanto meno l’effettivo smaltimento degli stessi.

Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass. 6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04; 19459/03); l’esenzione dal tributo, che, a differenza del previgente regime (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlava a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass. 21250/17; 16858/14; 5377/12), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente», integra, pur sempre, l’oggetto di un’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione. 

L’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché vi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione, il cui onere incombe al contribuente (Cass. 8595/2025, cit.; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004, cit.), il quale dovrà, tra l’altro, dimostrare di avere provveduto all’effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio dell’esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti (cfr. Cass. n. 19888/2024; sull’insufficienza della sola produzione documentale dei MUD, cfr. anche Cass. n. 15481/2019; vedi anche 10812/2016).

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