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Accertamento. Corte di Cassazione o. 28453/2023 ancora ammessa la firma con indicazione a stampa

Nell’ordinanza 28453/2023, la Corte di Cassazione conferma il permanere della norma che legittima l’utilizzo della firma a stampa in caso di atti prodotti con sistema automatizzato.

Nell’ordinanza 28453/2023, la Corte di Cassazione conferma il permanere della norma che legittima l’utilizzo della firma a stampa in caso di atti prodotti con sistema automatizzato.

Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).

È costante indirizzo di questa Corte di legittimità, in materia di tributi regionali e locali, che «qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l.n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia» (cfr. Cass. n. 12756/2019), principio già affermato, tra le altre, da Cass. n. ord. 20268/2017, secondo cui «in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale».

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