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Corte di Cassazione o. 27639/2024. Ipoteca legittima fino a quando esiste il titolo per la riscossione

L’ordinanza in commento pone in primo piano un aspetto a volte trascurato dai comuni ovvero il collegamento funzionale tra la misura cautelare dell’ipoteca e il titolo di riscossione posto a fondamento dell’iscrizione ipotecaria.

L’ordinanza in commento pone in primo piano un aspetto a volte trascurato dai comuni ovvero il collegamento funzionale tra la misura cautelare dell’ipoteca e il titolo di riscossione posto a fondamento dell’iscrizione ipotecaria. Se per qualsiasi motivo, il titolo viene neutralizzato ( da una sentenza, da un annullamento o dal maturare della prescrizione), l’ipoteca deve essere cancellata.

Di seguito alcuni passaggi della sentenza:

Gli agenti della riscossione hanno il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'articolo 77 del D.P.R. 602/1973. 

 Anche l'iscrizione di tale ipoteca legale costituisce mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia (cfr. Cass. n. 13547 del 2014). 2.5. 

Nel caso in esame, avendo la Commissione tributaria regionale accolto l’appello del contribuente «annulla…(ndo)… le cartelle esattoriali di pagamento», doveva dunque provvedere contestualmente, come richiesto sin dal ricorso introduttivo, anche alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile dell’odierno ricorrente.

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