Corte di Cassazione o. 27351/2024. Comunicazione preventiva di ipoteca valida anche se inviata da PEC non iscritta in ipa
Infondato il vizio di notifica degli atti presupposti in quanto avvenuti a mezzo PEC da indirizzo di mittente non presente in Pubblici Registri.
L’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).
La sentenza in commento si inserisce nel solco delle decisioni relative alle conseguenze in capo al mittente degli atti nel caso in cui l’indirizzo pec utilizzato non sia stato iscritto in IPA.
La Corte ha ritenuto di salvare la notifica per aver raggiunto il suo scopo.

