Vai al contenuto

1 min di lettura

Corte di Cassazione o. 2685/2025. L’istanza di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione con sospensione per l’intera procedura

Nell’ordinanza 2685/2025, la Cassazione conferma che la domanda di ammissione allo stato passivo produce l’effetto interruttivo della prescrizione per il creditore nei confronti della massa, ma anche la sospensione del decorso della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale con effetti permanenti all’interno della procedura concorsuale (Cass. 09/07/2020, n. 14527)

Alla conservazione degli effetti della domanda di ammissione allo stato passiva fa pendant la norma che prevede che i creditori, con la chiusura del fallimento, «riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi» (art. 120, terzo comma, l. fall.). 

La chiusura del fallimento non può, difatti, considerarsi causa di estinzione dei crediti insoddisfatti (salva l’esdebitazione), bensì evento che fa venir meno l’improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti degli eventuali beni acquisiti all’attivo del fallimento e non liquidati dalla curatela, ovvero appresi dal debitore successivamente alla chiusura della procedura. 

Con la chiusura del fallimento si verifica, pertanto, sia la perdita degli effetti protettivi ai fini della prescrizione prodottisi con la domanda di ammissione al passivo, sia il riacquisto da parte dei creditori delle azioni esecutive individuali (Cass. 09/06/2023, n. 16415).

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.