Corte di Cassazione o. 26691/2025. TARES. Sempre dovuta la quota fissa e stagionalità facoltativa
La Cassazione, con l'ordinanza 26691/2025, conferma che la quota fissa va applicata anche ai rifiuti speciali, mentre la denuncia serve per segnalare le superfici esenti dalla quota variabile.
Nell’ordinanza 26691/2025, la Cassazione conferma l’impostazione della debenza della quota fissa anche sulle superfici di produzione di rifiuti speciali, con obbligo di presentazione della denuncia per l’indicazione delle superfici esenti ai fini della quota variabile.
In tema di TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), la tariffa si articola in una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee ad ospitare attività inquinanti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali e generali del servizio nell'interesse della collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'effettiva fruizione del servizio comunale, purché questo sia apprestato e messo a disposizione. La quota variabile non è invece dovuta, o è soggetta a riduzione, solo qualora il contribuente provi di produrre in maniera esclusiva rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati e di provvedere al loro smaltimento autonomamente tramite ditte autorizzate. A tal fine non è sufficiente la mera presentazione della denuncia relativa alle superfici esenti, ma occorre che il contribuente dimostri sia la natura dei rifiuti, mediante formulari di identificazione e altra documentazione idonea, sia le specifiche superfici che generano esclusivamente tali rifiuti, sia l'effettivo auto smaltimento mediante operatori autorizzati (MUD, contratti, fatture).
La disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina infatti una presunzione iuris tantum di produttività degli stessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore e la natura dei rifiuti non può essere desunta dalla sola tipologia di attività svolta dall'impresa. Del resto, l'eventuale produzione di rifiuti speciali in una porzione dell'insediamento produttivo non esclude la produzione anche di rifiuti urbani ordinari, collegata ex lege al fatto materiale della detenzione dei locali. Le condizioni per la non applicazione della tassa non sono automatiche ma devono essere di volta in volta dedotte e accertate con procedimento amministrativo basato su elementi obiettivi o idonea documentazione (Cass. n.23530/2024; Cass. n. 82058222/22; Cass. n. 7187/21; Cass. n. 5360/20).
Infine, l'uso stagionale degli immobili non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti; la mancata utilizzazione della struttura in questione per alcuni mesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo. L'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993 (a l'art. 33 del Regolamento presuppone una licenza stagionale) indica, difatti, come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile.

