Corte di Cassazione o.25986/24. COSAP dovuta sui cassonetti rifiuti. La devoluzione gratuita non corrisponde alla mera riconsegna
La Cassazione affronta (nuovamente) la questione sul canone di occupazione dovuto da parte del concessionario di gestione dei rifiuti per l’occupazione di suolo mediante i cassonetti destinati alla raccolta.
La Cassazione affronta (nuovamente) la questione sul canone di occupazione dovuto da parte del concessionario di gestione dei rifiuti per l’occupazione di suolo mediante i cassonetti destinati alla raccolta.
Il Collegio intende dare continuità al precedente di Cass. Su n° 8628/2020, col quale si è stabilito che il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, qualora questo manchi, l'occupante di fatto, che costituisce un’ipotesi residuale.
Di rilievo la conclusione secondo cui la società godrebbe dell’esenzione in forza della devoluzione gratuita dei cassonetti al comune. La disposizione prevede che non siano soggetti al Canone “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”. Trattandosi di esenzione, la disposizione è di stretta interpretazione: essa è, dunque, dovuta ove le parti abbiano pattuito, nella concessione o in un successivo atto, la devoluzione gratuita all’Ente territoriale degli impianti di proprietà del Concessionario del servizio al termine della concessione.
Caso che qui non ricorre, dato che nella concessione originaria del 1997 era previsto che fosse il Comune a trasferire in comodato alla concessionaria “i mezzi e le attrezzature di sua proprietà, costituiti da n. 2 autocompattatori (…) e l'intero parco cassonetti” e che quest’ultima, al termine del rapporto, dovesse meramente “riconsegnare” (e, dunque, non devolvere gratuitamente) al concedente tali beni, oltretutto con l’onere di sostenere i costi di “eventuali ammaloramenti”
Peraltro, proprio in tema di Cosap dovuto per la collocazione di cassonetti di raccolta dei rifiuti, giova ricordare che la Corte ha già stabilito, con orientamento che il collegio non ha ragione di modificare, che il Cosap è dovuto anche dalla società “concessionaria” del servizio di raccolta rifiuti per l’occupazione di suolo derivante dai contenitori di raccolta (ex multis: Cass. 2921/2015; Cass. 6799/2015).


