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Corte di Cassazione o. 25755/2025. Debiti tributari in caso di società estinta. Il fenomeno successorio

Con l’ordinanza in comento, la Suprema Corte in materia di notificazione degli atti di accertamento tributari verso società estinte, ritiene legittimo l’effettuazione della stessa nei confronti degli ex soci.

Con l’ordinanza in comento, la Suprema Corte in materia di notificazione degli atti di accertamento tributari verso società estinte, ritiene legittimo l’effettuazione della stessa nei confronti degli ex soci. La modalità di notifica resta la medesima, sia nel caso in cui la società cessata fosse costituita in forma di società di capitali sia di persone. La procedura è analoga a quella della successione.

Sono sempre i soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

L'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. n. 753/2024). 

L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria (Cass. n. 23341/2024). 

Dunque, è senz'altro valida la notifica compiuta nei confronti dell'ex socio unico, succeduto alla società estinta. L'atto è stato infatti indirizzato al socio come successore della società, mentre diversa ipotesi è quella riguardante la responsabilità del socio a titolo personale.

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