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TARI accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione, o. 25734/2025. TARI luogo di culto. Obbligo dichiarativo per usufruire di agevolazioni

Con Ordinanza n. 25734 del 21/09/2025, la Corte di Cassazione, nell’ambito di una controversia tra il Comune e un istituto religioso che invocava l’esenzione dalla Tassa rifiuti, senza aver presentato alcuna dichiarazione, conferma la rilevanza dell’obbligo dichiarativo per beneficiare di esenzioni.

Con Ordinanza n. 25734 del 21/09/2025, la Corte di Cassazione, nell’ambito di una controversia tra il Comune e un istituto religioso che invocava l’esenzione dalla Tassa rifiuti, senza aver presentato alcuna dichiarazione, conferma la rilevanza dell’obbligo dichiarativo per beneficiare di esenzioni.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 27/01/2023, n. 2623 (Rv. 666760 - 01)).

In materia di imposta sui rifiuti (TARI e TARSU), l’utilizzo a fini di culto non può essere dedotto solo in sede di giudizio: i Comuni, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, possono prevedere che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti dal pagamento di imposta e come tali indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. 19/11/2019, n. 29968 (Rv. 655917 - 01)). Parimenti, il rinvio per relationem è forma idonea di conoscenza laddove si tratti di atti comunque conoscibili al contribuente.

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