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Corte di Cassazione o. 25520/2024 -TARI obbligo dichiarativo in caso di rifiuti speciali e quota fissa dovuta

La Corte di cassazione ribadisce l’obbligo di presentazione della denuncia TARI per le superfici di produzione dei rifiuti speciali e, in ogni caso, solo ai fini della quota variabile, restando dovuta la quota fissa.

La Corte di cassazione ribadisce l’obbligo di presentazione della denuncia TARI per le superfici di produzione dei rifiuti speciali e, in ogni caso, solo ai fini della quota variabile, restando dovuta la quota fissa.

L’ordinanza in commento affronta due questioni collegate, frutto della recente evoluzione giurisprudenziale. Una ampia argomentazione viene riservata alla debenza della quota fissa anche in caso di produzione di rifiuti speciali.

Attesa la previsione, da parte della legge, di una presunzione relativa di idoneità alla produzione di rifiuti, la prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente, il quale deve, dunque, fornire all'Amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari, in quanto ciò che rileva è la idoneità del bene occupato o detenuto a produrre rifiuti, e soltanto la prova positiva della inidoneità alla produzione di rifiuti solidi urbani può legittimare l'esenzione dal pagamento del tributo. Posto che alla luce del richiamato principio di derivazione comunitaria i costi del servizio di gestione sono riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi occorre considerare che la predetta dichiarazione è funzionale alle verifiche da parte dell’ente impositore circa la sussistenza delle aree sottratte (entro certi limiti) alla tassazione ed al controllo sulla correttezza della rivendicata esenzione, in armonia con il regime “relativamente” presuntivo che governa il tributo in oggetto, commisurando, quindi, la tassa alle particolari condizioni debitamente denunciate.

La conclusione rafforza il non univoco orientamento per cui la presentazione della dichiarazione con la delimitazione delle superfici da escludere, si rende necessaria in quanto condizione non altrimenti conoscibile dall’ente impositore.

… la parte fissa della tariffa è invece dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività (dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività); mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa, ovviamente - come già esposto - nell’ipotesi di assimilazione di rifiuti non pericolosi agli urbani.

9.2.Si tratta di costi ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva fruizione del dell'intera collettività del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.(Cass. n. 13455/2024; Cass. 5578/2023; Cass. n. 7181 del 2021; Cass. n. 5360 del 2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14038 del 23/05/2019).

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