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Corte di Cassazione o. 24745/2025. Notifica per irreperibilità assoluta

Nell’ordinanza 24745/2025, la contribuente contestava la procedura di notifica di atti della riscossione coattiva, che doveva essere svolta ai sensi dell’articolo 140 cpc come irreperibilità relativa e non per irreperibilità assoluta, come rilevabile dalle risultanze anagrafiche di residenza.

Nell’ordinanza 24745/2025, la contribuente contestava la procedura di notifica di atti della riscossione coattiva, che doveva essere svolta ai sensi dell’articolo 140 cpc come irreperibilità relativa e non per irreperibilità assoluta, come rilevabile dalle risultanze anagrafiche di residenza.

Il messo notificatore si era recato all’indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente ed aveva personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della stessa, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso - che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica ex art.  60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73 va ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame. Diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, infatti, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall’organo notificatore.

In materia di notificazione dell’avviso di accertamento, l’attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l’indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale.

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