Corte di Cassazione o. 2438/2026. In caso di vizio formale non si ha violazione del bis in idem (tributario)
Se un avviso viene annullato per vizi formali, l’Amministrazione può emetterne uno nuovo entro i termini di decadenza, con motivazione corretta.
Se un avviso è annullato per vizi formali (es. motivazione), l’Amministrazione deve emetterne uno nuovo, purché sia ancora nei termini di decadenza e il nuovo avviso sia motivato correttamente.
Con l’ordinanza 2438/2026, la Corte di Cassazione si pronuncia verso provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, su un tema nuovo per gli uffici tributati dei comuni rappresentato dal divieto di bis in idem.
La questione trattata riguarda le sentenze di merito della giurisdizione tributaria, che avevano annullato i primi avvisi di liquidazione per difetto di motivazione (vizio formale). L’Agenzia delle Entrate, non essendo ancora scaduti i termini per esercitare l’azione impositiva, aveva emesso nuovi avvisi, corretti nel contenuto. La CTP e poi la CTR Veneto avevano però ritenuto che tali nuovi avvisi fossero vietati dal giudicato, invocando il principio del ne bis in idem.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’annullamento per vizi formali non preclude la riemissione di un atto impositivo corretto, se non sono decorsi i termini.
La Suprema Corte accoglie il primo motivo dell’Agenzia, affermando che se un avviso è annullato per vizi formali (es. motivazione), l’Amministrazione può – anzi deve – emetterne uno nuovo, purché sia ancora nei termini di decadenza e il nuovo avviso sia motivato correttamente.
Non si ha violazione del principio del ne bis in idem, come già affermato da Cass. 23675/2018.

