Corte di Cassazione o. 23858/2025. Accertamento con adesione. Mancata comparizione del contribuente
La convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l'Ufficio una facoltà e non un obbligo.
La convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l'Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009, Rv. 611179-01; n. 15170 del 2006). Va data continuità al seguente principio di diritto:
la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria.
Se, quindi, per l’ufficio destinatario della richiesta di accertamento con adesione non vi è un obbligo di partecipazione attiva al procedimento stragiudiziale, preferendo rimanere ferma sulla propria pretesa, per un elementare principio di “parità delle armi” , la cui violazione porterebbe ad una irragionevole sperequazione, deve pure ritenersi che anche il contribuente, una volta presentata la richiesta di apertura del procedimento per la possibile definizione stragiudiziale della pretesa impositiva, possa ritenere inutile la partecipazione fattiva a tale procedimento stragiudiziale, impositivo, preferendo coltivare l’impugnazione dell’atto.
Del resto, la norma richiamata e contenuta al comma 3 dell’art. 6 d.lgs. n. 218/1997 ricollega la sospensione del termine di impugnazione alla sola presentazione dell’istanza di accertamento per adesione – per la finalità di consentire uno spatium deliberandi alle parti prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori - senza che in alcun modo la norma faccia cenno alla fattiva instaurazione del contraddittorio stragiudiziale o alla formulazione di proposte alternative alla pretesa erariale originaria.
La stessa Corte cost. n. 140 del 15/04/2011 ha ritenuto non irragionevole detto termine fisso di sospensione, “durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo o riannodando trattative”.
In caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti. Più recentemente, tale orientamento è stato condiviso implicitamente anche da Sez. 5, ord. n. 17328 del 24/06/2024.


