Corte di Cassazione o. 23575/2024. Notifica per irreperibilita’. Conclusione
Ordinanza della Cassazione di conferma dell’esito della procedura di irreperibilità.
Ordinanza della Cassazione di conferma dell’esito della procedura di irreperibilità.
La ricorrente lamenta che l'avviso di accertamento non avrebbe mai raggiunto la sfera di conoscibilità e non si sarebbe mai perfezionata la compiuta giacenza, in presenza di una situazione di irreperibilità del destinatario.
La contribuente sostiene che, in presenza di una situazione di irreperibilità relativa del destinatario di una notifica nel luogo in cui essa doveva essere eseguita, tale notificazione non potrebbe mai perfezionarsi, nemmeno con la produzione in giudizio, da parte del soggetto che ha richiesto la notifica, della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. "CAD") presso l'ufficio postale del primo piego contenente l'atto impositivo da notificare.
Nel caso di specie, ha accertato il giudice di appello che anche la raccomandata informativa circa l'avvenuto deposito nell'ufficio postale dell'avviso di accertamento da notificare era stata spedita e che non era stata recapitata alla odierna contribuente a causa della sua irreperibilità, come da attestazione.
La Corte ribadisce che il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito dell'atto da notificare e non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnato nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest'ultimo, essa risulti dalla relata di notifica dell'agente postale, così come avvenuto proprio nel caso di specie.

