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Corte di Cassazione o. 22891/2024. Le sanzioni per violazione al regolamento dell’imposta di soggiorno sono di competenza del giudice ordinario

L’interessante ordinanza 22891/2024 riconosce le sanzioni previste dai regolamenti comunali di applicazione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 7 bis del TUEL, distinguendole da quelle tributarie, per dichiarare la competenza del giudice ordinario

L’interessante ordinanza 22891/2024 riconosce le sanzioni previste dai regolamenti comunali di applicazione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 7 bis del TUEL, distinguendole da quelle tributarie, per dichiarare la competenza del giudice ordinario. Il tema riguarda gli obblighi di accreditamento e di presentazione della comunicazione delle presenze, non previsti nelle norme tributarie, bensì fondate sui regolamenti comunali che individuano apposite sanzioni pecuniare ai sensi dell’articolo 7 bis del TUEL, da irrogare mediante ordinanza ingiunzione, anche da parte dell’ufficio tributi, se preposti alla sorveglianza dell’obbligo.

Va, pertanto, esclusa la configurabilità di una competenza del giudice tributario quando si tratta di sanzioni che, seppure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, perché in tal caso la controversia non ha ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17114)

Nel regolamento sull’imposta di soggiorno adottato dal Comune ……. sono stabiliti, oltre al presupposto e ai soggetti passivi dell’imposta e alle esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, nonché i tempi e le modalità delle sanzioni in caso di inadempimento.

Per le condotte di omesso accreditamento è stata applicata, secondo la previsione regolamentare, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000; mentre per l’omessa dichiarazione giornaliera entro le 24 ore successive è stata applicata, per ogni inadempimento, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.

La controversia ha ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di obblighi, di accreditamento e dichiarativi, aventi natura procedimentale e amministrativa, la cui osservanza è funzionale all’efficacia del sistema telematico di riscossione dell’imposta.

In forza dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, l’opposizione alle ordinanze ingiunzione, di cui alla legge n. 689 del 1981, oggetto della presente controversia, si propone dinanzi al giudice ordinario.

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