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Corte di Cassazione o. 22838/2025. Notiche estere e iscritti aire.

Nell’ordinanza n. 22838 del 07/08/2025, la Suprema Corte ha confermato le modalità di notifica degli atti intestati a contribuenti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E.

Nell’ordinanza n. 22838 del 07/08/2025, la Suprema Corte ha confermato le modalità di notifica degli atti intestati a contribuenti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E.

  • la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
  • In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo.
  • In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e) art. 60 DPR 600/73  (quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione)

Come più volte chiarito dalla Corte (tra le più recenti, Cass. n. 13753/2023), la prima parte del quarto comma (art. 60 dpr 600/73) è chiara nel precisare che la notifica al cittadino residente all’estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l’indirizzo estero che risulti dall’A.I.R.E. In mancanza, l’indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma. Solamente in caso di esito negativo della notifica ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta.

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