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Corte di Cassazione o. 21914/2024 l’esenzione IMU per abitazione principale si applica a una sola unita’ immobiliare

La Cassazione conferma che, ai fini Imu, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta a un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

La Cassazione conferma che, ai fini Imu, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta a un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale; non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale.

Il tenore letterale dell'art. 13, comma 2, DL 201/2011, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un'inequivocabile limitazione dell'agevolazione ad un'unica unità immobiliare, statuendo che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali (omissis)" e che per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente";

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