Corte di Cassazione o. 21908/2024. La rendita proposta con docfa non è retroattiva, nemmeno se la situazione denunciata risale ad epoca anteriore
Le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia. Esclusa la retroattività.
Le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia. Esclusa la retroattività.
Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo (cfr. Cass. n. 20463/2017); detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo.
Nel caso trattato dalla Cassazione si evidenzia: non vi è prova che possa parlarsi di un errore “evidente ed incontestabile” riconosciuto dallo stesso ufficio, essendosi il ricorrente limitato a rilevare che si trattava di un errore evincibile dalla relazione tecnica allegata alla DOCFA 2013, prospettazione questa che non rileva in alcun modo ai fini che occupano, apparendo legittimo l’operato dell’ente impositore e corretta la decisione dei giudici di appello i quali hanno ritenuto irrilevante, quanto alle annualità in questione, la successiva variazione catastale proposta in data 18 febbraio 2013 la quale non poteva operare retroattivamente.

