Corte di Cassazione o. 21875/2025. Recupero agevolazioni TARI da motivare
Il disconoscimento dell’agevolazione TARI deve essere adeguatamente motivato.
Il disconoscimento dell’agevolazione TARI deve essere adeguatamente motivato.
La Suprema Corte rigetta il ricorso del Comune relativo all’avviso di accertamento in rettifica volto a recuperare la tassa ridotta ritenendo l’insussistenza dei requisiti previsti dal regolamento.
L'Ufficio — come attestato dai giudici di merito - in sede di emissione dell'avviso di accertamento è venuto meno all'obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta riduzione, limitandosi ad un generico riferimento alle disposizioni regolamentari e rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria; ne consegue che, come correttamente affermato dai Giudici di appello, l'avviso in questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.
Se il disconoscimento dell’agevolazione fiscale deriva dal verificarsi, o meno, di una situazione di fatto, la motivazione deve essere espressa e tale obbligo “deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo”.
L’obbligo motivazionale dell’accertamento, infatti, deve ritenersi adempiuto solo quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’“an” e il “quantum” dell’imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

