Corte di Cassazione o. 21820/2026. La notifica diretta non richiede la relata d’invio
Notifica diretta: la Cassazione chiarisce che per la raccomandata con avviso di ricevimento non è necessaria la relata di notifica; sono sufficienti l’avviso di ricevimento e l’attestazione dell’agente postale
Non è necessaria la relata di notifica quando il preavviso di fermo viene notificato direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la prova della notifica è fornita dall'avviso di ricevimento e dall'attestazione dell'agente postale. La CTR aveva quindi errato nel ritenere nulla la notifica per assenza della relata.
Anche qualora vi fossero irregolarità nella notificazione, la tempestiva impugnazione dell'atto da parte del contribuente determina la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, secondo il principio generale dell'art. 156 c.p.c
Ove la notifica sia avvenuta mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non vi è la necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima, costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 35822/2023; Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017).

