Corte di Cassazione o. 21765/2025. Confermata la proroga di 85 giorni per la decadenza tributaria
La CGT della Campania con la sentenza n. 5012/14/2023 rigettava l’appello proposto dal concessionario della riscossione, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’ IMU dovuta per il 2015, in ragione della intervenuta maturazione del termine decadenziale.
La CGT della Campania con la sentenza n. 5012/14/2023 rigettava l’appello proposto dal concessionario della riscossione, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’ IMU dovuta per il 2015, in ragione della intervenuta maturazione del termine decadenziale. Il ricorrente ritiene che le censure siano infondate in quanto risultava pacifico che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale in data 25.03.2021, ma era pervenuto nella sfera di conoscibilità del contribuente, attraverso l’immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale, in data 30.03.2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale così come prorogato, fino al 26.03.2021, dall'art. 67, commi 1 e 4, del d.l. n. 18/2020.
Nel caso di specie, la Suprema Corte fa ricorso al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01).
In merito alla proroga dei termini, ai sensi dell’art. 67, c. 1, cit., sono stati sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione; detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
La Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

