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Corte di Cassazione o. 21297/2026. Notifica diretta postale. Termini

La Cassazione (sent. 21297/2026) chiarisce la validità della notifica diretta degli atti tributari tramite posta da parte dell’Amministrazione, senza ufficiale giudiziario, e i relativi termini.

La Cassazione affronta una questione molto concreta e frequente nella pratica: la validità della notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall’Amministrazione a mezzo posta, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Il contribuente sosteneva l’illegittimità della cartella di pagamento perché non aveva mai ricevuto regolarmente l’avviso di accertamento che la precedeva. In particolare, lamentava che, in caso di mancata consegna del plico, non fosse stata inviata alcuna comunicazione ulteriore (come una raccomandata informativa o una comunicazione di consegna a terzi), ritenendo quindi incompleto il procedimento notificatorio.

La Corte respinge questa impostazione e chiarisce un principio molto importante:
quando la notifica dell’avviso di accertamento è eseguita direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (ma ciò si applica anche agli enti locali che utilizzano la stessa procedura), non si applicano le regole più garantistiche previste per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario. 

In questi casi, infatti, il riferimento normativo non è quello del codice di procedura civile o della legge n. 890/1982 nelle sue forme più complesse, ma il regolamento del servizio postale ordinario. Questo comporta una significativa semplificazione: se il destinatario è temporaneamente assente e il plico viene depositato presso l’ufficio postale, è sufficiente che l’agente postale lasci nella cassetta delle lettere un avviso di giacenza. 

“in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 - 01).

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